FAQ OPT-OUT
· Cos’è il cd. opt-out?
Una volta che il Trattato sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA) sarà entrato in vigore, la competenza esclusiva per tutte le azioni giudiziarie riguardanti domande di brevetto europeo e brevetti europei “classici” sarà del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), non più di quelle nazionali. L’opt-out è uno strumento transitorio previsto dall’UPCA che consente durante questo periodo transitorio ai titolari di domande di brevetto europeo e brevetti europei “classici” aventi una o più nazionalizzazioni in Stati che hanno ratificato lo UPCA di revocare le competenza della UPC, assoggettandola esclusivamente a quella delle Corti nazionali (cioè come avviene oggi).
· Cos’è il cd. sunrise period?
Il sunrise period è un periodo transitorio di tre mesi precedenti la data di entrata in vigore dello UPCA. Durante tale periodo è possibile depositare anticipatamente le proprie richieste di opt-out.
· Una volta depositata la richiesta di opt-out, posso revocarla?
Certo, è possibile revocare una scelta di opt-out assoggettando la domanda di brevetto o il brevetto europeo “classico” alla competenza dello UPC. Tuttavia, non è possibile poi revocare tale scelta, cioè ri-assoggettare il titolo alla competenza delle corti nazionali.
· E’ obbligatorio depositare la richiesta di opt-out? Cosa accade se non faccio nulla?
No, non è obbligatorio. Se non si fa nulla tale domanda è assoggettata alla competenza della UPC.
· Quanto costa la richiesta di opt-out?
I costi di tale richiesta sono essenzialmente quelli amministrativi legati alla procedura, e non prevedono alcuna tassa. I costi di mantenimento restano gli stessi di una domanda di brevetto europeo o brevetto europeo “classico”.
· Perché depositare/non depositare una domanda di opt-out?
Tale scelta ha l’unico effetto di assoggettare la competenza di un brevetto o di una domanda di brevetto alla competenza delle corti nazionali, come accade oggi, o della UPC. Tale scelta non ha alcun impatto sui costi di mantenimento del brevetto, che restano legati ad annualità pagabili all’EPO (per le domande di brevetto) o Stato per Stato (per le nazionalizzazioni). L’unico effetto è “giudiziario”, cioè se poi si dovrà azionare il brevetto contro eventuali contraffattori oppure se qualcuno dovesse impugnare il brevetto per nullità. Se si decide per l’opt-out la competenza rimane delle corti nazionali, come è adesso.